Avvocato Atti Osceni in luogo Pubblico a Roma
L’art. 527 c.p. sanziona la condotta di chi in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni, ossia azioni che, ex art. 529 c.p., offendono il comune sentimento del pudore. Bene giuridico tutelato è la morale sessuale, intesa quale reazione emotiva di disagio in presenza di organi del corpo o comportamenti sessuali che per educazione o esigenze personali tendono a svolgersi nell’intimità e nel riserbo. Nonostante si tratti di un sentimento soggettivo, il legislatore si è preoccupato di commisurare la tutela normativa ad un denominatore comune, che tiene conto del momento storico di riferimento e dell’atteggiamento psicologico della collettività rispetto alla verecondia penalmente protetta.