Avvocato Atti Osceni in luogo Pubblico a Roma
L’art. 527 c.p. sanziona la condotta di chi in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni, ossia azioni che, ex art. 529 c.p., offendono il comune sentimento del pudore. Bene giuridico tutelato è la morale sessuale, intesa quale reazione emotiva di disagio in presenza di organi del corpo o comportamenti sessuali che per educazione o esigenze personali tendono a svolgersi nell’intimità e nel riserbo. Nonostante si tratti di un sentimento soggettivo, il legislatore si è preoccupato di commisurare la tutela normativa ad un denominatore comune, che tiene conto del momento storico di riferimento e dell’atteggiamento psicologico della collettività rispetto alla verecondia penalmente protetta.
Il delitto di atti osceni colpisce ogni comportamento attinente alla sfera della sessualità, idoneo a determinare, secondo l'apprezzamento sociale, offesa al pudore ed è reato di pericolo e non si danno. Si realizza con il concorso dell'oscenità degli atti, il cui rilievo è oggettivo e del luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.
Si consuma tramite l'astratta visibilità degli atti sessuali da parte di terzi non consenzienti, visibilità valutabile ex ante, sulla base della natura del luogo, del momento del fatto e delle condizioni oggettive. L'oscenità punibile è intrinseca all’atto stesso e viene incriminata anche se l’azione abbia la durata di attimi o sia in concreto sfuggita alla percezione di terzi. Ne consegue che non è configurabile il tentativo perché se si ha la possibilità dell'offesa al pubblico pudore, il delitto è già perpetrato, viceversa mancherebbe l'oggettività giuridica del reato e l’incriminabilità del fatto.
Infine il fatto criminoso è punibile a titolo di dolo generico poiché bastano la coscienza e la volontà di compiere l’atto oggettivamente lesivo del bene giuridico tutelato. Essendo inoltre la pubblicità del luogo un elemento del reato, è necessario che l’imputato abbia coscienza della pubblicità stessa, con la conseguenza che l’ignoranza di tale elemento o esclude del tutto la punibilità o lo imputa a titolo di colpa (per negligenza o impudenza) degradando il fatto ad illecito amministrativo.
Da tre mesi a 6 anni
La norma in esame prevede la pena della reclusione da tre mesi a tre anni, aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. L’ultimo comma applica invece la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309, se il fatto è commesso per colpa. Si fa presente che la Legge n.67 del 28 aprile 2014 ha compiuto una revisione di alcuni reati cosiddetti minori, tra cui l’art. 527 c.p., nell’ottica di una depenalizzazione degli stessi, tramite cui si riduce l’illecito da penale ad amministrativo, quando l’offesa sia particolarmente tenue e il comportamento non sia abituale.
La denuncia o il procedimento d'ufficio
Il delitto di atti osceni è procedibile d’ufficio nel senso che l’autorità competente può direttamente agire per fa sì che venga esercitata l’azione penale; chiunque (tranne il minore) tuttavia può denunciare la presa visione di un atto osceno in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. L’azione, infatti, è diretta ad offendere il senso del pudore del comune cittadino; questi può quindi recarsi dalla polizia o carabinieri e spiegare l’accaduto in modo che il reo possa ottenere la giusta punizione. La denuncia, che consiste in una quanto più dettagliata descrizione del fatto, dovrà indicare chi e dove è stato commesso il fatto, per poter stabilire se effettivamente trattasi di uno spazio pubblico o aperto al pubblico e quindi di un atto osceno.
Saranno così denunciati ad esempio i comportamenti di una coppia che si trova nuda ancorché nella propria macchina e di notte, ma in una piazza pubblica, ove chiunque può trovarsi a passare per qualunque ragione (di svago, di passeggio); ovvero la scoperta di un uomo o una donna che si denudano in uno spazio comune. Si fa presente tuttavia, che a volte manifestazioni di denudismo o semi denudismo possono essere autorizzate, quando finalizzate a scopi sociali o di informazione, sempre nel rispetto della moralità altrui. In tali casi non si tratta di reato e la denuncia non sarà finalizzata al processo penale.
quali sono i modi in cui si può configurare?
Ai fini della configurabilità del delitto in commento è necessario che l’atto osceno sia espletato in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico.
È pubblico lo spazio di proprietà del demanio dello Stato, accessibile a chiunque senza limitazioni (ad es. un giardino comunale, una piazza, un bosco), previste invece per il luogo aperto al pubblico, appartenente ad un privato e in cui si può entrare secondo regole fissate dal proprietario stesso.
La norma inoltre prevede una pena aggravata se il luogo in cui si svolge l’azione sia abitualmente frequentato da minori.
Si tratta non della situazione in cui il minore assista ad atti osceni ma proprio del caso in cui gli stessi vengano posti in essere in un’area in cui è prevedibile che minori siano presenti per le caratteristiche strutturali della zona (un parco giochi) o per la funzione di un edificio (una scuola).
Sulla base di queste premesse è punibile il comportamento attinente alla sfera sessuale o dimostrativo di concupiscenza o di libidine ad esempio all’interno di uno studio medico, qualificabile come luogo aperto al pubblico, quando il professionista in occasione di visite ginecologiche, costringa le pazienti a subire atti sessuali.
Anche il pronto soccorso di un ospedale deve considerarsi come luogo aperto al pubblico, mentre l'ospedale rientra fra i luoghi pubblici o aperti al pubblico a seconda dei casi, per la presenza del personale dipendente, medico e paramedico, nonché del pubblico. Il nosocomio rientra in tale ambito anche nelle ore notturne, per cui è perseguibile l’atto di libidine violento, commesso all'una di notte in una camera di ospedale.
Il reato in esame è configurabile anche nel caso in cui il fatto si verifichi nelle parti comuni di un edificio condominiale, le quali devono qualificarsi come luogo aperto al pubblico, in quanto la possibilità di accedervi è consentita non solo a tutti i condomini che abitano nell'edificio, ma anche agli estranei che si recano a trovare i condomini.
Lo stesso dicasi per la sagrestia la quale, a prescindere dal regime giuridico di essa secondo il diritto canonico, per lo Stato interessa la situazione di fatto a cui sono esposti i beni ecclesiastici. Anche se i parroci hanno giurisdizione esclusiva sulle sagrestie ed i fedeli non possono disporre liberamente delle cose ivi custodite, il dato rilevante è che non è interdetto l'accesso del pubblico, pur se occasionale.
È invece luogo esposto al pubblico ad esempio un'auto in movimento, per cui risponde del delitto in esame il guidatore di un'autovettura che, mostrando i propri organi genitali, si affianchi anche per un breve tratto di strada ad una donna che procede in bicicletta stringendola sul ciglio della strada. Infine, può considerarsi luogo pubblico il cunicolo di collegamento di due gallerie di autostrada, cui possono accedere sia il personale delle autostrade sia viaggiatori che per ventura debbano sostare, per cui è vietato dalla legge compiere atti osceni in tale spazio.
Casi ricorrenti - masturbazione in luogo pubblico
L’atto osceno può consistere nella condotta della masturbazione espletata sia all’interno della propria autovettura parcheggiata in una pubblica via, zona caratterizzata dalla presenza di una indiscriminata quantità di persone in transito, sia in un luogo chiuso ma aperto al pubblico, come l’interno di un vagone ferroviario.
Allo stesso modo l’esibizione da parte di un soggetto di sesso maschile dei propri organi genitali, accompagnata da un inizio di masturbazione, è incriminabile quando sia posta in essere all'interno di locali adibiti a servizi igienici per soli uomini, nei quali però si trovava imprevedibilmente una donna.
Può quindi essere condannato un uomo che abbassatosi i pantaloni, mostra i propri genitali dinanzi ad una ragazza nei locali del bar di un autogrill.
Non configura invece il reato di atti osceni l'attività della ballerina che, denudandosi, mimi atti sessuali allorché la condotta sia destinata alla visione di persone adulte cha abbiano richiesto di assistervi nella conoscenza della natura dello spettacolo, cui si accede previo pagamento di un biglietto di ingresso, né se lo spettacolo sia di tipo “lap dance”, in cui le ballerine si toccano e mimano rapporti sessuali coinvolgendo gli spettatori presenti.
Difetta in tali ipotesi l'offensività della condotta, quando vengano rispettate le modalità di riservatezza e di cautela finalizzate ad assicurare l'accesso al locale ad un pubblico adulto e informato.
Infine non sono oscene quelle manifestazioni di reciproco affetto visibili in pubblico, che non turbano la sensibilità dell'uomo di media moralità, il quale rimane indifferente alla visione di baci e abbracci tra soggetti consenzienti.
Diversamente invece gli atti che sono brutale espressione dell'istinto sessuale (quali baci sulla bocca e il toccamento di parti intime), compiuti su persona non consenziente integrano il reato di cui all'art. 527 c.p.
La casistica in materia di atti osceni è veramente vasta.
Si va dall’uomo medio che agisce per puro piacere erotico per giungere all’ipotesi più grave del soggetto malato, il quale insiste in una condotta di depravazione. Può trattarsi di una persona di sesso maschile che decide di spogliarsi per manifestare ad una donna non consenziente la propria virilità, o viceversa di una donna che desidera l’approvazione del maschio. A volte tali comportamenti sono posti in essere da personaggi famosi nell’ambito di concerti o manifestazioni pubbliche, per aumentare l’audience, il consenso dei fans o suscitare l’interesse dell’opinione pubblica su temi sociali.
Infine, nelle ipotesi normali, l’atto osceno consumato da una coppia appartata all’interno della propria auto, viene di frequente commesso da adolescenti, nel bisogno di avere uno spazio tutto loro e senza genitori o anche da adulti con una sessualità matura, che non vogliono rinunciare ad un tocco di avventura, sia con il proprio partner che in una situazione di tradimento.
Dogging
Di solito chi si rende responsabile del delitto di atti osceni soffre di manie di protagonismo che recano con sé l’esigenza di ottenere stima da terzi o raggiungere presto la notorietà. In medicina si parla di devianza, quando il paziente sente il bisogno ossessivo di mostrare parti intime o i propri genitali in pubblico, mentre con il termine parafilia si intendono pulsioni e fantasie erotiche legate più propriamente all’atto sessuale.
Al di là dell’analisi psicologica che sfocia nell’esigenza di ottenere una cura, chi compie un atto osceno in luogo pubblico può essere a volte alla ricerca dell’eccitazione legata al desiderio di “farlo strano”.
Oggi la pratica si è particolarmente diffusa grazie all’utilizzo di cellulari ed internet che consentono di mostrare ad una vasta platea il proprio corpo e gli atti intimi, pur mantenendo l’anonimato, ad esempio con video porno del tipo "dogging".
Casi approdati in cassazione
Accade purtroppo spesso che la condotta consistente nello sbottonarsi i pantaloni ed esporre in pubblico i genitali, toccandoli, con il fine della masturbazione accada davanti ad un minore.
La Corte di legittimità ha quindi in diverse situazioni punito l’agente per il reato di cui all’art. 527 c.p., come nel caso che ha visto coinvolta una bambina di 11 anni cui l’imputato aveva esposto il proprio membro da breve distanza, dopo avere attirato la sua attenzione più volte con ampi gesti. Un’altra volta la Cassazione ha statuito che il toccamento di parti intime del corpo (nella specie: seni e glutei), sia pure al di sopra degli abiti, sono caratteristiche espressioni di concupiscenza su minori (non ancora pervenuti alla maturità sessuale e dunque non in grado di autodeterminarsi) che, se realizzate in luogo aperto al pubblico, integrano il profilo soggettivo e subiettivo (oltre al reato di atti di libidine violenti ravvisato nella specie) del reato di atti osceni, in quanto offendono il pudore dell'uomo normale, ossia l'individuo che, avendo raggiunto la maturità sul piano etico, è alieno dalla fobia e dalla mania per il sesso, anche se accetta il fenomeno sessuale come dato fondamentale della persona umana.
Oltre la situazione più riprovevole che ha ad oggetto il turbamento minorile e può sfociare in altri reati più gravi (pedofilia), gli Ermellini si sono occupati di recente dell’ipotesi in cui due adulti, consenzienti, compiano atti sessuali nel bagno di un autogrill, condannandoli per il reato di cui all’art. 527 c.p., proprio perché è un luogo aperto al pubblico, cui si può accedere per ragioni di controllo o per eseguire le pulizie al suo interno (sentenza n. 7769 del 19.02.2014). Un caso curioso, ancora, ha visto imputato un ragazzo che si era fermato lungo una strada per un bisogno fisiologico. In quell’occasione l’agente di polizia che lo aveva sorpreso, lo aveva denunciato per atti osceni; il giudice però lo ha assolto perché era stato dimostrato che non era in atto una masturbazione bensì una mera minzione in luogo pubblico sanzionata con una pena pecuniaria.