No Carcere per pena inferiore ai 3 anni

No alla custodia cautelare in carcere quando il giudice ritenga che la pena irrogata all’esito del giudizio sarà verosimilmente inferiore ai tre anni.

Il presente commento trae spunto da una sentenza della Corte di Cassazione in merito all’applicabilità o meno della misura della custodia cautelare in carcere in caso di furto in abitazione.

Il caso trae origine quando veniva tratto in arresto un cittadino straniero, il quale, secondo le incolpazioni mossegli, si era reso responsabile di un furto aggravato all’interno di un’abitazione privata; nei suoi confronti veniva pertanto emessa la misura cautelare più afflittiva, ossia la custodia in istituto penitenziario.

L’ordinanza che disponeva la misura veniva dapprima impugnata dal difensore dell’indagato dinanzi al Tribunale del Riesame, il quale il 31 marzo 2014 rigettava ogni istanza difensiva e confermava quanto riportato nell’ordinanza; successivamente, veniva proposto ricorso per cassazione al fine di ottenere la revoca della misura, o, quanto meno, la sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari, certamente meno afflittivi della custodia in carcere.

All’uopo l’Avvocato Penalista sottolineava come il suo assistito fosse disponibile ad accettare il c.d. braccialetto elettronico, per consentire alle autorità di attendere più facilmente al compito di controllo dell’indagato.

Sottolineava, inoltre, come l’ordinanza applicativa della misura cautelare fosse carente nella motivazione e, soprattutto, non tenesse conto (vista l’entrata in vigore successiva al provvedimento) delle previsioni contenute nel decreto legge del 26 giugno 2014, n. 92, che introduceva delle rilevanti modifiche al codice di procedura penale.

La superiore tesi difensiva è stata avallata anche dalla Suprema Corte, non potendosi ignorare il recente intervento normativo, che introduce una nuova ipotesi in cui non può applicarsi la custodia carceraria: il caso in cui il giudice ritenga che con l’eventuale sentenza di condanna, pronunciata all’esito del giudizio, la pena comminata non sarà superiore ai tre anni di reclusione.

Ancorché possa apparire ingiusto a chi ritiene che sin dall’immediatezza di un reato sia necessaria una pronta risposta punitiva da parte dello Stato, l’intervento del legislatore e la conseguente pronuncia della Suprema Corte si pongono in linea di continuità con i principi ispiratori del codice di procedura penale, tra cui ricorrere alla custodia cautelare solo come ipotesi di extremaratio, dovendola escludere ogniqualvolta lo stesso risultato possa essere raggiunto con metodi meno invasivi per la libertà personale dell’indagato.

Per tali ragioni, la Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale del Riesame per un nuovo giudizio.

In questo caso difatti, si prescinde dalla tipologia della fattispecie coinvolta, ma si guarda soltanto al dato quantitativo della pena irrogabile.

Misura Cautelare per il reato di Furto

In questa sede appare legittimo interrogarsi sulle misure cautelari, sulla loro funzione e sulla percezione che gli estranei al mondo del diritto ne hanno, con particolare riferimento alla custodia cautelare in carcere, che molto spesso suscita clamori mediatici senza che vi sia una piena comprensione e consapevolezza della natura di tale misura.

Quando parliamo di carcerazione preventiva, molto spesso non ricordiamo che questa interviene in un momento antecedente alla condanna definitiva, ragion per cui essa rappresenta una deroga, legittima e contemplata nell’ordinamento, al principio costituzionalmente garantito secondo cui nessuno può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Si tratta di una previsione resa necessaria dalla possibilità che, nel corso del processo, possano avvenire dei fatti che ne comprometterebbero la genuinità, basti pensare all’ipotesi in cui l’imputato si dia alla fuga, ovvero occulti od alteri le prove, o, ancora, all’ipotesi in cui egli continui a reiterare il reato o utilizzi il profitto ottenuto dal reato consumato. L’esigenza di scongiurare i predetti accadimenti, accompagnata dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di un soggetto, legittimano l’applicazione nei confronti di quest’ultimo di una misura momentaneamente restrittiva della libertà personale.

Fatta tale doverosa premessa, alcuni tratti della cronaca nera dovrebbero risultare più chiari, in particolare l’enorme equivoco che conduce, ogniqualvolta vi sia un arresto prontamente pubblicizzato dai notiziari e successivamente vi sia la scarcerazione, ad affermare “è già uscito, fanno due giorni di galera e tornano a casa”, il tutto nell’indignazione generale.

Ebbene, non è così nonostante, anche tra chi ne è perfettamente consapevole, ci sia chi, animando le coscienze, cavalca l’onda della rabbia e dell’indignazione al fine di approdare a spiagge colme di interessi personali.

Si tratta di un problema che potremmo definire giornalistico: la notizia è rappresentata dall’arresto, fragoroso, eclatante, che attira telecamere e microfoni in un attimo, viene lanciata in un’ultim’ora, si fanno approfondimenti serali, si parla, si analizza, si giudica e, dopo qualche tempo, non può aversi la pazienza di seguire un processo penale che dura anni, tra un rinvio e l’altro possono passare tanti mesi, a chi importa, se ne è già discusso.

Questo è il motivo per cui tutto viene consumato in fretta e, tale fretta, non risulta compatibile con i tempi processuali, con la raccolta delle prove, delle testimonianze, dell’esame dell’imputato.

Diversamente, l’istituto delle misure cautelari, ivi compresa la custodia in carcere, si presta facilmente ai meccanismi mediatici, poiché anch’esso si caratterizza per una certa rapidità. La custodia deve essere disposta in fretta, prima che l’indagato ne possa avere notizia e si perda l’effetto sorpresa e prima che si verifichino quei fatti sopra esposti che si intende scongiurare.

E allora ecco che si consuma il reato, si dà la notizia, si trova un indiziato, lo si arresta e si scrive il titolo: “arrestato il presunto colpevole” (dove il termine presunto viene utilizzato il più delle volte non per convinzione ma solo per evitare querele).

Poi, analizzando con calma gli elementi, così come prevede il codice, ci si rende conto che l’indagato non ha mezzi economici per poter fuggire, è incensurato e difficilmente può ritenersi che reiteri il reato e che, infine, non ha la materiale possibilità di inquinare alcuna prova; o semplicemente, ci si rende conto che, per evitare che l’indagato delinqua ancora è sufficiente la previsione degli arresti domiciliari.

Si procede quindi alla revoca della misura cautelare o alla sua sostituzione, ed ecco che inizia la vergogna, l’indignazione, lo schifo della giustizia italiana, e di nuovo approfondimenti, interviste, analisi dello stato della giustizia, le offese agli avvocati; non è possibile che dopo una settimana sia già uscito!

Il tutto per qualche tempo, forse qualche settimana o qualche mese, poi si dimentica, succede qualcos’altro e qual fatto è già vecchio: era colpevole, l’hanno fatto uscire subito perché qui è così, e si va avanti.

Restano solo i giudici, gli avvocati e i cancellieri, che nella solitudine di un’aula di giustizia continueranno quel processo, per tentare di capire come sono andate le cose, se si debba condannare o assolvere; andranno avanti probabilmente per anni, udienza dopo udienza e, quando arriveranno alla fine, e magari l’imputato sarà assolto, nessuno potrà ricordare che quell’uomo è lo stesso che anni prima si era visto in prima pagina con l’epiteto colpevole.