Avvocato Reato di Favoreggiamento Roma
Il reato di favoreggiamento è disciplinato dall'art. 378 del codice penale: è la condotta di chiunque, dopo che sia stato compiuto un reato, aiuti qualcuno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità.
La norma tutela il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia, nella forma della attività di persecuzione e repressione dei reati, che non può essere intralciata, ed infatti è collocata nel libro secondo, titolo terzo, capo I, dedicato ai delitti contro l’amministrazione della giustizia.
Il reato è doloso, ossia commesso con coscienza e volontà.
E’ un reato di pericolo, che può essere istantaneo come permanente.
Si ritiene configurabile anche il tentativo.
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Ostacolo alle Indagini - Articolo 378 Codice Penale
Secondo la giurisprudenza, l’art. 378 prevede condotte finalizzate a frapporre ostacoli, e comunque a fuorviare l’attività diretta all’accertamento dei reati e all’individuazione dei responsabili, onde per condotta di favoreggiamento personale deve intendersi non solo quella diretta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella diretta ad evitare che l’autorità proceda ad accertamenti in ordine al reato e alla scoperta del suo autore (da ultimo, Sez. VI, n. 574/2013, e già nn. 709/2003 e 18164/2012).
Da tener conto peraltro che l’art. 384 c.p. (“Casi di non punibilità”), prevede, anche con riferimento, fra vari, all’art. 378 sul favoreggiamento, che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore.
Non vi è concordia in dottrina se tale disposizione integri una vera e propria causa di non punibilità insenso tecnico, cioè una causa che incide sulla sola punibilità, oppure una causa escludente la stessa antigiuridicità del fatto, sicché sarebbe un caso speciale della causa esimente oggettiva dello stato di necessità prevista dall’art. 54 c.p.
Non punibilità in caso di aiuto del famigliare
In ogni caso, la giurisprudenza è stata sempre dell’avviso che rientri nello stato di necessità di cui alla norma il fondato timore di perdere il lavoro: così ad es. Cassazione Penale, Sez. VI, 17 ottobre 2011, n. 37398, che ha ritenuto applicabile l’art. 384 a due lavoratori che avevano commesso favoreggiamento in beneficio del proprio datore di lavoro imputato, ed in seguito condannato, per lesioni colpose aggravate dalla normativa antinfortunistica.
In argomento v’è da menzionare anche il disposto di cui all’art. 307, in materia di assistenza ai partecipi di cospirazione politica o di banda armata, che prevede una ulteriore causa di non punibilità.
La norma stabilisce che chiunque, fuori dei casi sia di concorso nel reato che di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione a fini di cospirazione politica o alla banda armata, non è punibile se commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. In sostanza la norma esclude, in virtù dei vincoli familiari, che possa in sé costituire condotta di favoreggiamento il solo fornire vitto o rifugio.
A completamento occorre fare riferimento all’art. 379 del codice penale, relativo al favoreggiamento “reale”, che si contrappone a quello personale qui in esame, e che riguarda il caso in cui si aiuti qualcunoad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato.
Infine, un caso delicato, che può presentarsi, riguarda il favoreggiamento da parte del difensore tecnico; in particolare, si ritiene che esso si configuri laddove l’avvocato informi il cliente di un provvedimento restrittivo della libertà che stia per essere attuato nei suoi confronti e questo si dia alla fuga.
Massimo 4 anni di reclusione
Se per il delitto che è stato commesso la legge stabilisce la reclusione, anche per il favoreggiamento la pena è della reclusione, ma non è fissata nel minimo, che quindi ai sensi dell’art. 23 c.p. è di quindici giorni, bensì solo nel massimo, che è fino a quattro anni.