Partecipare al giudizio d’appello “cartolare”: memorie difensive e richiesta di udienza ex art. 598-bis c.p.p.

L’introduzione dell’art. 598-bis c.p.p., ad opera della riforma Cartabia, ha segnato un deciso cambio di paradigma nel giudizio d’appello penale. La regola non è più l’udienza con la presenza delle parti, ma la decisione in camera di consiglio “cartolare”, ossia fondata su atti scritti, con possibilità di attivare, su richiesta, una trattazione con partecipazione delle parti.

Questo assetto incide in modo significativo sulle strategie difensive, imponendo una rinnovata centralità alle memorie e ai motivi nuovi, ma anche una particolare attenzione alla tempestiva richiesta di partecipazione all’udienza quando si ritenga opportuna la discussione orale.

1. Il modello dell’appello “cartolare” dopo la riforma Cartabia

L’art. 598-bis c.p.p. prevede che la corte di appello provveda sull’impugnazione in camera di consiglio e, “salvo che sia diversamente stabilito, senza la partecipazione delle parti”, in deroga all’art. 127 c.p.p. (art. 598-bis, comma 1, c.p.p.). In questo schema, entro il termine di quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale deposita le sue richieste e le parti possono depositare motivi nuovi e memorie; entro cinque giorni prima possono essere depositate memorie di replica (art. 598-bis, comma 1, c.p.p.).

Il provvedimento è deliberato in camera di consiglio e il deposito in cancelleria equivale, “ad ogni effetto di legge”, alla lettura della sentenza in udienza ai sensi dell’art. 545 c.p.p. (art. 598-bis, comma 1, ult. periodo, c.p.p.).

La ratio della disciplina è quella di rendere il giudizio di appello più celere e razionale, senza comprimere il diritto di difesa, che viene “ricodificato” ponendo l’accento sulla qualità e tempestività degli atti scritti e sulla possibilità di richiedere una trattazione con partecipazione delle parti. In questo senso si esprime anche la giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato come il rito cartolare non rappresenti un “minus” di difesa, ma una diversa modalità di esercizio di prerogative equivalenti, da attivare con diligenza nei termini stabiliti (cfr. Cass., sez. III, 18 settembre 2025, n. 31256; nello stesso senso, v. commento “Rito cartolare d’appello e diritto di difesa”).

2. La partecipazione scritta tramite memorie e motivi nuovi

Nel nuovo assetto, la partecipazione tramite memorie è sempre ammessa, a prescindere dalla richiesta o meno di udienza partecipata.

L’art. 598-bis, comma 1, c.p.p. delinea infatti una sequenza ordinata di atti: entro quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale deposita le proprie richieste e le parti possono presentare motivi nuovi e memorie; fino a cinque giorni prima, le stesse parti possono depositare memorie di replica.

La Corte di cassazione ha chiarito che questi termini vanno qualificati come perentori, proprio perché funzionali al corretto dispiegarsi del contraddittorio scritto: nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito di memorie e conclusioni sono “imprescindibilmente funzionali” al contraddittorio e, quindi, la loro violazione legittima il giudice a non considerare gli atti tardivi (cfr. Cass., sez. VI, 21 novembre 2025, n. 37935).

Ne discende che la difesa può sempre “partecipare all’udienza” tramite memorie, motivi nuovi e repliche, senza bisogno di alcuna istanza di partecipazione, purché gli scritti siano depositati nel rigoroso rispetto dei termini di quindici e cinque giorni prima dell’udienza. L’esercizio di questa facoltà non è subordinato alla richiesta di trattazione partecipata ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p., ma costituisce lo strumento fisiologico di difesa nel rito cartolare.

In un’ottica di strategia difensiva, ciò significa che, anche quando non si ritenga necessario lo svolgimento di un’udienza con intervento del difensore, le memorie possono e devono essere utilizzate per sviluppare i motivi di appello, replicare alle richieste del procuratore generale, sollecitare eventuali poteri officiosi del giudice e, se del caso, formulare richieste in punto di trattamento sanzionatorio o di sostituzione della pena.

3. La richiesta di partecipare all’udienza: natura, soggetti e termini

Diverso e autonomo rispetto alla facoltà di depositare memorie è l’istituto della richiesta di partecipare all’udienza, disciplinato dal comma 2 dell’art. 598-bis c.p.p.

La norma stabilisce che l’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza; in caso di appello del pubblico ministero, la richiesta è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione ex art. 601 c.p.p. o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello; la parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore.

Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, individuando la forma (udienza pubblica o camera di consiglio partecipata ex art. 127 c.p.p.) e comunicando o notificando il relativo provvedimento al procuratore generale e ai difensori.

La Cassazione, in una decisione recente (Cass., sez. I, 21 gennaio 2026, n. 2315), ha sottolineato alcuni punti centrali:

a) la richiesta di partecipazione è uno strumento rimesso alla disponibilità delle parti;

b) essa deve essere veicolata necessariamente tramite il difensore, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 598-bis, comma 2, c.p.p.;

c) tale “filtrazione tecnica” non comporta una compressione illegittima del diritto dell’imputato a partecipare al processo, ma mira a garantire che la scelta tra rito cartolare e rito con discussione sia frutto di una valutazione difensiva ponderata.

La stessa pronuncia ha precisato che una richiesta personalissima dell’imputato, priva del tramite difensivo, non è idonea a costituire il vizio di nullità dell’udienza e della sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, ove l’udienza sia stata legittimamente celebrata in forma cartolare in assenza di un’istanza conforme al dettato normativo.

Un ulteriore profilo affrontato dalla giurisprudenza riguarda le richieste di partecipazione inserite direttamente nell’atto di appello. La lettera della norma, che aggancia il termine per la richiesta alla notifica del decreto di citazione o all’avviso della data d’udienza, suggerisce che la richiesta debba intervenire in una fase successiva alla proposizione dell’impugnazione. La Cassazione ha affermato che, sebbene l’indicazione contenuta nell’atto di appello non sia di per sé radicalmente preclusa, l’appellante assume su di sé il rischio che su essa non si provveda e resta onerato a riproporre la richiesta con atto autonomo nei termini decorrenti dalla fissazione dell’udienza (Cass., sez. I, 19 agosto 2025, n. 29593).

Da qui una regola prudenziale: formulare sempre una richiesta autonoma, sottoscritta dal difensore, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, evitando di confidare esclusivamente in clausole inserite nell’atto di appello.

4. Quando la corte deve comunque celebrare l’udienza partecipata

L’assenza di una richiesta di partecipazione non impedisce che la corte d’appello possa, e in alcuni casi debba, disporre una trattazione con intervento delle parti.

Da un lato, l’art. 598-bis consente alla corte di disporre d’ufficio la partecipazione delle parti quando lo ritenga necessario, secondo un modello che ricalca la logica di altre ipotesi in cui la rilevanza delle questioni suggerisce l’opportunità del contraddittorio orale.

Dall’altro, quando la corte ritiene indispensabile procedere a rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p., la celebrazione di un’udienza partecipata diviene necessaria. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la rinnovazione dibattimentale in appello non può avvenire in un contesto puramente cartolare, richiedendo la presenza delle parti e delle fonti di prova da assumere (v. tra le altre Cass., sez. II, 26 gennaio 2026, n. 3187).

In questo contesto si innesta anche la disciplina del consenso alla sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive, introdotta dall’art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p., e coordinata con i poteri del giudice in punto di trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha chiarito che l’appello resta governato dal principio devolutivo: la corte non può procedere d’ufficio alla sostituzione della pena in assenza di una specifica richiesta o censura, e il consenso dell’imputato va espresso nelle forme e nei termini indicati dalla norma (Cass., sez. II, 13 ottobre 2025, n. 33688; in senso conforme Cass., sez. II, 26 gennaio 2026, n. 3187).

5. Rito cartolare, assenza e termini di impugnazione

Una questione di non scarso rilievo pratico riguarda il rapporto tra rito cartolare, mancanza di richiesta di partecipazione e status dell’imputato ai fini della disciplina del “giudizio in assenza” e dei termini per impugnare.

La Corte di cassazione ha affermato che, nel caso in cui il giudizio d’appello si svolga in forma cartolare non partecipata e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza” ai sensi degli artt. 420 e 420-bis c.p.p., in quanto il processo viene celebrato senza alcuna udienza alla quale egli abbia diritto di partecipare (Cass., sez. VI, 12 dicembre 2023, n. 49315).

Tale impostazione è stata ribadita, in termini generali, con riferimento ai modelli di udienza non partecipata introdotti dapprima in via emergenziale e oggi stabilizzati nell’art. 598-bis c.p.p.: la mancata richiesta di partecipazione non integra una situazione di “assenza” dell’imputato, ma esprime l’opzione (esplicita o implicita) per la trattazione cartolare. Ne deriva che non è applicabile il prolungamento di quindici giorni del termine per impugnare previsto per il giudizio in assenza; il dies a quo per l’impugnazione decorre dal deposito della sentenza, che, ex art. 598-bis, comma 1, equivale alla lettura in udienza.

La soluzione accolta dalla Cassazione evita di sovrapporre due figure diverse: da un lato, il giudizio in assenza, che presuppone un’udienza cui l’imputato avrebbe diritto a partecipare; dall’altro, il rito cartolare, in cui l’udienza fisica non è affatto prevista se non su attivazione della parte.

6. La tenuta costituzionale del rito cartolare e il ruolo della difesa

La disciplina dell’udienza cartolare in appello è stata sottoposta a vaglio di compatibilità con gli artt. 24 e 111 Cost., nonché con i parametri convenzionali della CEDU.

La Corte costituzionale, anche con riguardo alla normativa emergenziale da cui l’attuale art. 598-bis c.p.p. in parte deriva, ha dichiarato manifestamente infondate o inammissibili le questioni che lamentavano una compressione del diritto di difesa, valorizzando il ruolo della difesa tecnica e la possibilità di attivare la trattazione con partecipazione delle parti.

La Cassazione ha a sua volta sottolineato che il rito cartolare, lungi dal ridurre le garanzie, impone alla difesa un diverso modo di esercitarle, incentrato sulla tempestiva produzione di motivi nuovi, memorie e repliche che, se ben articolati, consentono un contraddittorio pieno, con l’ulteriore possibilità di chiedere l’udienza partecipata nei casi in cui lo si ritenga necessario (Cass., sez. III, 18 settembre 2025, n. 31256).

In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come il diritto alla partecipazione non sia sacrificato, ma regolato da un onere di attivazione: l’imputato che non chiede l’udienza partecipata e non fa uso, nei termini, delle facoltà di deposito di memorie e motivi nuovi non può poi dolersi, in via generale, della natura cartolare del rito.

Da ultimo, segnalo che la Cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale una questione specifica sull’art. 598-bis c.p.p., nella parte in cui equipara il deposito del provvedimento alla lettura in udienza “ad ogni effetto di legge”, con possibili ricadute sul sistema delle impugnazioni e delle garanzie partecipative (Cass., sez. I, 13 marzo 2026, n. 9779). Si tratta di un fronte ancora in evoluzione, che la prassi dovrà seguire con attenzione.

7. Memorie e richiesta di partecipazione: quale risposta alla domanda pratica?

Alla luce del quadro esposto, si può formulare in termini chiari la risposta al quesito che spesso si pone nella pratica: per partecipare tramite memorie all’udienza in camera di consiglio per il giudizio di appello, alla luce dell’art. 598-bis c.p.p., l’imputato deve presentare una richiesta oppure è sempre possibile depositare memorie?

La risposta è duplice.

In primo luogo, il deposito di memorie, motivi nuovi e memorie di replica è sempre possibile, entro i termini previsti dall’art. 598-bis, comma 1, c.p.p., e non è condizionato alla presentazione di alcuna richiesta di partecipazione. La difesa può quindi “partecipare” al giudizio di appello attraverso gli atti scritti, anche quando non intenda o non ritenga necessario attivare l’udienza con intervento delle parti.

In secondo luogo, la richiesta di partecipazione prevista dal comma 2 dell’art. 598-bis c.p.p. è necessaria solo se si vuole che l’udienza si svolga con la presenza dell’imputato e del difensore (in forma pubblica o in camera di consiglio partecipata). In tal caso, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell’avviso della data d’udienza, ed esclusivamente tramite il difensore.

Pertanto, partecipare tramite memorie è sempre consentito, nei limiti dei termini perentori fissati dalla legge; la richiesta ex art. 598-bis, comma 2, è invece lo strumento imprescindibile per ottenere una partecipazione “in presenza” all’udienza.

Per l’imputato e il difensore ciò si traduce in una duplice attenzione: da un lato, programmare per tempo la strategia scritta (motivi nuovi, memorie, repliche) sul calendario fissato dalla norma; dall’altro, valutare caso per caso se il dossier difensivo debba essere integrato da una discussione orale, attivando tempestivamente la richiesta di partecipazione per non precludersi questa importante opportunità.